L'assegno di maternità di base, detto anche "assegno di maternità dei Comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51.
Si tratta di un beneficio economico a favore delle madri disoccupate al momento della nascita o dell'ingresso in famiglia del bambino sotto i 6 anni di età, quindi prive del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità o che beneficiano di una indennità di importo inferiore a quello dell'assegno.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal Comune la quota differenziale. E' comunque compatibile con l'Assegno Unico Universale.
La domanda si presenta entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.